di Enrico Ganz

Fig.1 – Semiautomatica svizzera di precisione 9×19. Anni ’70 del XX secolo (per cortese concessione)
Festa di capodanno tra l’anno 2023 e l’anno 2024. In un minuscolo paese del Piemonte, Rosazza, un deputato causa o concausa accidentalmente l’azionamento del grilletto di un minuscolo revolver, incamerato con l’altrettanto minuscolo calibro .22. Incredibilmente il revolver, un modello North American Arms, non presenta un guardamano del grilletto, aumentando chiaramente il rischio di pressione accidentale sul grilletto. L’esito è un ferito lieve. I movimenti della Sinistra prendono spunto da questo episodio per polemiche politiche ed emergono nei loro discorsi inviti alla restrizione nella concessione dei porti d’armi.
Non è certo buona la fama delle armi corte in Italia. Si può comprendere: sono state coprotagoniste in fatti di cronaca nera legati ad ambienti malavitosi del Sud e al terrorismo degli anni ’70. Forse per questo motivo poco è fatto trapelare dei risultati sportivi in relazione al tiro con pistola nelle diverse specialità. Per non incitare i giovani in questo sport, avendo in mente il lato oscuro delle armi tra malavita italiana e ricordi di terrorismo.
Questa situazione ha comportato una criminalizzazione nei confronti del possedere un’arma corta, che rischia di coinvolgere chiunque decida di acquistarla legalmente. Ho potuto percepire personalmente l’iniziale clima ostile nell’ambiente del Commissariato, da me frequentato per le pratiche relative al porto per tiro sportivo.
E’ innegabile che in Italia è poco diffusa una cultura sportiva nell’ambito delle armi da fuoco. Non è un fatto positivo, come si può comprendere valutando l’approccio alle armi da parte degli svizzeri.
La Svizzera è al terzo posto mondiale per possesso privato di armi (46% delle famiglie), dopo gli USA, che occupano il podio con l’89% delle famiglie proprietarie di almeno un’arma. In che contesto è maturata la passione per le armi in Svizzera?
In questa terra le armi non si sono diffuse tra la popolazione con finalità criminali, ma con finalità difensive a favore della Nazione. L’attitudine degli svizzeri per la precisione nei meccanismi si è combinata favorevolmente con il precedente principio morale. Di conseguenza, non solo sono state prodotte le armi corte più precise al mondo (Luger 06/29, SIG p210-5, SIG p210-6), ma si è anche creato uno stimato ambiente di tiratori votati al conseguimento della precisione. Questo fatto spiega probabilmente per quale motivo alla Giornata del Tiro a Segno (Giornata del Fedelschiessen), tenutasi in Svizzera nel 2012, hanno partecipato 130.000 persone.
Che sia un caso, se i Pontefici si sono procurati Guardie del Corpo in Svizzera fin dal lontano 1500?
In Svizzera, come in Italia, come in tutto il mondo, armi corte sono utilizzate per compiere omicidi al di fuori di ambienti malavitosi, ma in tal caso l’arma corta è solo un’opportunità, che sarebbe sostituita da un altro strumento, se essa non fosse disponibile. Innumerevoli oggetti della quotidianità possono essere utilizzati a tale scopo e in effetti la limitata diffusione delle armi in Italia rende questi oggetti alternativi più frequenti protagonisti degli omicidi. Pensare di ridurre gli omicidi con ulteriori restrizioni nella concessione dei porti d’armi sarebbe quindi illusione.
Pensare che ulteriori restrizioni nella concessione dei porti d’armi possano ridurre gli incidenti causati dagli utenti di armi da fuoco sarebbe pure sbagliato. Questo fatto diventa chiaro se si considera l’atmosfera in cui maturano tipicamente questi incidenti.
Gli incidenti causati dagli utenti di armi da fuoco
In qualche parte d’Italia è consuetudine esplodere colpi con armi, non a salve, ma con proiettili, per festeggiare l’anno nuovo. Sarebbe interessante conoscere il numero di coloro che prendono in mano una pistola e sparano proiettili per allegria. Non dovrebbero essere molti, ma sono in numero sufficiente perché si verifichino occasionali ferimenti anche mortali. In alcuni casi l’omicidio potrebbe essere voluto, in particolare se la vittima è ben conosciuta dal colui che ha esploso il colpo di pistola; le indagini devono considerare questa eventualità. Ma in tutti i casi di ferimento accidentale è comunque escludibile la fatalità, anche qualora si accerti che il proiettile è effettivamente “vagante”. Infatti, non è pensabile che nell’esplodere un colpo di pistola in un centro abitato, al fine di “festeggiare l’anno nuovo” – quindi senza avere nella mira uno specifico e giustificabile obbiettivo – il responsabile non consideri la possibilità che il proiettile colpisca qualche passante; piuttosto è del tutto verosimile che per questo responsabile una simile possibilità sia di scarsa rilevanza, a condizione di non essere identificato.
La dinamica di questi incidenti ci orienta quindi a comprendere che questi atti maturano in ambienti malavitosi, degradati, all’interno dei quali nessuna esacerbazione delle norme limitative al porto d’armi potrebbe porre rimedio. Le armi vi transitano già per vie traverse.
Vi è un altro tipo di incidente: si tratta dello sparo accidentale nel maneggio di una pistola semiautomatica in ambito domestico. Ho avuto l’occasione di valutare due casi di questo tipo. Alcuni anni fa un giovane venne nell’ambulatorio chirurgico, avendo una ferita trapassante la coscia. Si sarebbe colpito, sollevando l’arma da un ripiano. Nel secondo caso venni chiamato in un reparto per un copioso sanguinamento da foro di proiettile in una mano, manifestatosi il giorno seguente il ricovero. L’uomo riferì di essersi colpito in casa, mentre si apprestava allo smontaggio per la pulizia di un’arma semiautomatica.
Incidenti di questo tipo non si correggono con limitazioni nel porto d’armi. Si correggono con una migliore educazione al maneggio delle armi. E’ evidente che in casa le armi devono essere preferibilmente scariche; anzi, assolutamente scariche, se convivono persone che non sono esperte in armi. Ma la regola fondamentale è che non devono essere mai modificare le abitudini: l’arma deve essere sempre carica o sempre scarica. In questo modo sarà impossibile convincersi che l’arma sia scarica, pur essendo carica, se di regola è tenuta carica. E’ inoltre evidente che prima di rientrare a domicilio da un Centro di tiro deve essere fatta una verifica accurata nella camera di scoppio dell’arma utilizzata, per escludere la ritenzione di una cartuccia carica. Tutto questo rientra nell’ambito di una buona educazione nel maneggio delle armi. Quindi, incidenti con armi da fuoco del tipo da me sopra addotti come esempio potrebbero indicare che devono essere più severe le valutazioni nei corsi per il maneggio delle armi, ma non certo che deve essere imposta una restrizione al numero di porti d’arma concessi. Le armi da fuoco sono strumenti pericolosi in mani oneste, ma poco accorte. Tuttavia, non è meno pericoloso il cavalcare in modo inappropriato un cavallo o il guidare un’auto senza attenti indirizzi ricevuti da esperti e senza una severa valutazione finale.
La proposta di restrizioni nella concessione dei porti d’armi con lo scopo di contrastare gli incidenti correlati all’improprio utilizzo delle armi da fuoco è dunque espressione di una manifestazione fobica nei confronti delle armi. E’ certo meglio questa fobia italiana, che la permissività statunitense, ma ancor meglio sarebbe un saggio equilibrio nel porre limiti.
Proseguo questo scritto con alcuni (solo alcuni) esempi di follie legislative sul tema in oggetto.
A. Sul divieto di utilizzare la cartuccia 9 mm Luger.
Una delle più assurde leggi italiane ha riguardato il divieto di utilizzare in ambito civile il calibro 9×19. Le cartucce 9×19 sono note come “9 Luger” o “9 Parabellum” e presentano caratteristiche nettamente diverse in termine di carica e di proiettile in rapporto agli usi civili o militari. Il divieto di utilizzare armi corte in 9×19 e, tout court, tutti i tipi di cartuccia 9 Luger fu una conseguenza dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1975 n° 110: “Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia (…) sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra (…) o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.”
Considerando che esistono dagli inizi del 1900 armi da guerra in calibro 9×19, le armi civili 9×19 e le cartucce in questo calibro divennero illegali in Italia a causa di questo articolo legislativo proprio in una fase in cui in ambito sportivo internazionale ci si apprestava a spostare sempre più le preferenze dal calibro 7,65×21 al calibro 9×19. Tuttavia, nel periodo di divieto era possibile utilizzare in Italia armi in calibro 9x 21 e le relative cartucce, non essendo esse contemplate tra le armi militari. In realtà, le cartucce 9×21 presentano identiche caratteristiche delle 9 mm Luger in termini di coefficienti balistici, di energie delle cariche, di massa e di velocità dei proietti. Il calibro 9×21 potrebbe essere definito “calibro italiano”, considerando che la sua ampia diffusione in Italia non ha trovato alcun riscontro in altri Paesi. Infatti, non sarebbe stato ovviamente sensato utilizzare, laddove non vietato il 9×19, ovvero nel resto del mondo, una maggiore quantità di ottone in bossoli più lunghi per cartucce dalle prestazioni identiche alle cartucce 9 mm Luger.
Questo articolo di legge ha favorito in Italia la conversione di numerose canne da 9×19 a 9×21, tra le quali le canne prodotte tra il 1948 e gli anni ‘80 del secolo scorso dalla svizzera SIG (Schwezerische Industrie Gesselschaft). La conversione ha comportato un intervento sulla canna con alesatrice. Nel loro genere le canne SIG prodotte fino agli anni ‘80 sono assimilabili a violini Stradivari. Sarebbe certo poco opportuno dover tagliare violini Stradivari, per adattarli alle esigenze di qualche strana legge, anche qualora questo provvedimento non comportasse modifiche nelle prestazioni… questo è accaduto invece alle preziose canne svizzere SIG, che hanno avuto la sfortuna di trovarsi in Italia, in seguito all’approvazione di una legge che ha imposto limitazioni al calibro 9×19 sconosciute al resto del mondo.
L’articolo è stato modificato del tutto recentemente, nel 2022, al fine di consentire anche in Italia le gare di tiro a segno internazionali con la cartuccia 9 mm Luger. L’”errore giudiziario” è stato riconosciuto dopo più di 45 anni. Giudiziario, perché fu un errato giudizio a determinare l’approvazione del citato articolo di legge. In sostanza, una mancanza di senno, considerando non solo che era prevedibile la possibilità di aggirare il divieto con un nuovo calibro equivalente al 9×19, ma anche che tale divieto non avrebbe potuto tradursi in una maggiore protezione in caso di attacchi terroristici.
B. Porto d’arma per difesa
Le limitazioni alla concessione di un porto d’arma per difesa personale sono comprensibili, ma sarebbe del tutto giustificabile concedere il porto di un’arma corta per la difesa da grandi predatori o comunque da animali pericolosi, quali possono essere potenzialmente il cinghiale, l’orso bruno e il lupo. Eppure questa è la situazione: non esiste un porto d’armi specifico per difesa da animali pericolosi e le Prefetture non concedono un porto d’armi per difesa generica con tale motivazione.
Qual è la soluzione?
Prima soluzione: approvare una legge che consenta la concessione di uno speciale porto d’armi per difesa da animali pericolosi limitata a ben definiti contesti; quindi, non certo per portarsi l’arma carica (o anche scarica) sul luogo di lavoro o a passeggio per le strade di una città.
Seconda soluzione: fare una considerazione ineccepibile, ovvero considerare che la possibilità di difendersi nel modo più appropriato in ambienti abitati da lupi e da orsi, dove non può essere garantita una protezione da parte delle Forze dell’Ordine, è un diritto che una persona (non un cittadino dello Stato, ma una persona in senso lato, indipendentemente dai suoi obblighi contrattuali con lo Stato) ha senza nulla dover chiedere allo Stato; ne’ chiedere protezione, perche’ non puo’ essere fornita, ne’ chiedere permessi.
C. La denuncia di acquisto di armi o parti di armi
Quando si acquista un’arma o una parte di arma deve essere fatta la “denuncia di acquisto” al Commissariato. Ora, se guardiamo il sito del Ministero della Giustizia, con il termine “denuncia” si intende “l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:
se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo
se si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo
nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.”
Denunciare un proprio atto, consistente, per es nell’acquisto di una canna per semiautomatica avvenuto nel rispetto della legge, è secondo legge un atto dovuto da una persona che agisce onestamente… ma questo termine, che ha per oggetto la comunicazione di azioni criminose secondo la definizione anzidetta, non attribuisce forse per questo motivo una sfumatura (forse volutamente?) dal significato criminale all’onesta azione dell’acquirente che comunica la propria azione, ovvero l’acquisto di un’arma o di una parte d’arma nel rispetto dei criteri indicati dalla legislazione?
Perchè non definire allora la comunicazione all’autorità “Comunicazione obbligatoria”, piuttosto che “Denuncia”?
D. Sul divieto di cacciare con arma corta.
In Italia è vietato cacciare con arma corta e con balestra. Qual è il razionale? E qual e’ il razionale negli USA e nel Canada, dove questo tipo di caccia è consentito? Utilizzare un’arma corta significa dover utilizzare cartucce molto meno potenti di quelle che sono incamerate nei classici fucili da caccia ad anima rigata. Quindi, in caso di ferimento accidentale è certamente meno probabile soccombere per un proiettile proveniente da un’arma corta, che da un’arma lunga. Inoltre, la tecnica di caccia con arma corta obbliga all’appostamento, una modalità meno dinamica, meno concitata della caccia con fucile alla cerca con cani. Il cacciatore che sceglie l’arma corta deve preferenzialmente posizionarsi su un palco, attendendo che l’animale sia attirato da una pastura. In questo caso il tiro avviene dall’alto verso il suolo con minor rischio di proiettili vaganti. L’utilizzo di un’arma corta per la caccia comporta quindi meno rischi dell’utilizzo di un fucile. Quindi, nell’ottica di una maggior sicurezza, per la caccia dovrebbero essere semmai vietate le armi lunghe, consentendo solo le armi corte…
Ma vi è di più; esaminiamo il seguente articolo di legge:
“L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.”
Questo articolo di legge ci dice che cartucce troppo “deboli”, con altezza < 40 mm, quali sono le cartucce per arma corta, ma anche per determinate tipologie di fucili, non sono ammesse per la caccia. A quanto pare, se si colpisce un animale, si deve colpirlo con una cartuccia “maxi”, dall’ elevato effetto lesivo, non con una modesta cartuccia dal bossolo troppo corto (< 40 mm).
Per quale motivo? Non si può trovare altra spiegazione che questa: l’animale deve essere abbattuto rapidamente, riducendo il rischio di un ferimento, che potrebbe farlo soffrire. Ma questa scelta “pro animale” non considera il maggior rischio per l’uomo in caso di ferimento accidentale…
Conclusioni
In conclusione,
-si dovrebbe comprendere, per le ragioni sopra esposte, che ulteriori limitazioni ai porti d’armi non sono la soluzione adeguata né per ridurre ferimenti e omicidi accidentali causati da armi da fuoco, né per ridurre gli omicidi in generale.
– Limitare la circolazione di armi e imporre un preciso percorso burocratico per il rilascio di un porto d’armi, comprensivo di valutazione psichiatrica, è essenziale in relazione all’inevitabile presenza nella società di persone affette da patologie psichiatriche e di giovani che potrebbero non avere la maturità per comprendere la pericolosità di questi strumenti. Questo percorso è già ben definito, ma imporre in aggiunta una valutazione psichiatrica biennale per i possessori di armi da fuoco potrebbe essere prudenziale.
– Imporre un controllo di sicurezza nel progetto delle armi commercializzate sembra utile: è evidente il rischio di sparo accidentale con un’arma priva di guardamano del grilletto o di una deviazione di proiettile causata da un compensatore dislocato per inadeguata modalità di fissaggio alla volata della canna. Eppure armi con questi difetti di progettazione sono commercializzate in Italia.
– Nell’ambito della caccia è evidente l’opportunità di una profonda modifica della legislazione in relazione alle tipologie di armi, all’utilizzo del silenziatore (perché non obbligarlo, più che vietarlo in determinati contesti, seppur con la contrarietà dei cacciatori?), alla definizione di un progetto di incentivazione al contenimento della diffusione di cinghiali e di orsi.
– Infine, ma non ultimo per importanza, il diritto per chiunque di essere armato nel modo più adeguato per difesa da animali pericolosi in aree boschive non deve essere ostacolato dallo Stato, a meno che non vi sia un abuso di questo diritto, e deve prescindere dal rilascio di un tradizionale porto d’armi per difesa.
Nota del 15/1/2024 – Per chi sia interessato alla questione “Sicurezza e rischi delle armi in Svizzera” propongo l’articolo datato 12/1/2024 “Come la Svizzera coniuga la passione per le armi e la sicurezza” di Pauline Turuban in tvsvizzera.it al link https://www.tvsvizzera.it/tvs/come-la-svizzera-coniuga-la-passione-per-le-armi-e-la-sicurezza/49109216